Statuto Stampa

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SAN VINCENZO DE’ PAOLI

PREMESSA

 

Si premette, come doverosa e riconoscente memoria storica che l’attuale Istituto S. Vincenzo De’ Paoli di Virle Piemonte:

  • trae la sua origine dal Testamento segreto della Contessa Luigia Enrichetta Birago di Vische, vedova del Conte Giuseppe Benedetto Piossasco di None e della Volvera, datato 27 giugno 1862, presentato con atto 30 giugno 1862 ed aperto con atto 31 dicembre 1863, entrambi a rogito notaio Carlo Carlevaris;
  • fu eretto in Ente morale con Regio Decreto 30.04.1871 che ne' approvò lo statuto e quindi in IPAB con la Legge 17.07.1890 n° 6972;
  • con deliberazione della Giunta Regionale n°69/21211 del 10.12.1992 fu spostata la sede da Torino a Virle Piemonte.

 

 

CAP. I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - REDDITI DELL’ISTITUTO

Art.1

E’ costituita a Virle Piemonte, l’Associazione di diritto privata denominata: “Associazione Istituto S.Vincenzo De’Paoli”.
Essa è regolata dal presente statuto e, per quanto esso non disponga, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.
L’Associazione ha sede in Virle Piemonte – via Birago n°4, presso l’Istituto S.Vincenzo De’ Paoli.

Art.2

Il Consiglio d’Amministrazione può trasferire la sede con propria deliberazione a seguito approvazione delle autorità
competenti.

Art.3

L’Associazione, ha come scopo principale, quello di garantire agli anziani o persone bisognose, che ne facciano richiesta, servizi adeguati con riferimento alle condizioni di auto, semi o non autosufficienza; sia in situazione alberghiere che non.
Come secondo scopo ha quello di concorrere alla gestione della scuola materna con Comune di Virle Piemonte, il quale ha attivato tale servizio nella piena autonomia.

Art.4

Sarà compito dell’Associazione, in riferimento alla volontà espressa nel Testamento, dalla fondatrice, attivare, in base
alle possibilità economiche, nuovo attività assistenziali tenendo in debita considerazione le esigenze attuali o future della società civile.

Art.5

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.6

L’Associazione ha soci fondatori, benemeriti ed ordinari.
Sono soci fondatori i Consiglieri facenti parte dell’ultimo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto immediatamente recedente il passaggio dell’Ente dal regime di IPAB al regime di personalità giuridica di diritto privato.
Essi costituiscono automaticamente il 1° nucleo dei membri del 1° Consiglio di Amministrazione dell’Associazione da completarsi ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.

Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che ha giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano concorso con rilevanti apporti economici o di servizi alle attività dell’Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche che fanno domanda di iscrizione all’Associazione presentandola per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete in via esclusiva la facoltà di accettare le richieste di iscrizione.
La decisione motivata del Consiglio di Amministrazione sulle domande di ammissione è insindacabile.
Con l'entrata in vigore dell'iscrizione il socio partecipa alla vita associativa in modo durevole e continuativo sino alla perdita della qualità di socio a' sensi del presente statuto.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e per esclusione.
Qualora il socio manifesti comportamenti incompatibili con l'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze, esso può essere escluso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 
dell'Assemblea dei soci
.

Art.7

L’Associazione non ha fini di lucro e trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

  • dalla donazione iniziale costituita da tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell’Ente valutato alla data del 31.12.94 in Euro 2.879.918,66 (Lire 5.576.300.000),
  • dall’elargizione dei propri soci,
  • da contributi pubblici o privati,
  • da proventi delle rette e di altre iniziative,
  • dalle offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni e disposizioni testamentarie dirette all’Istituto per il raggiungimento delle finalità statutarie.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la ditribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad altri, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

 

 

CAP. II
AMMISSIONI

Art. 8

Nell’Istituto, in ossequio alla volontà della fondatrice, potranno essere ammessi, nei limiti delle possibilità 
economiche, anche gratuitamente o con retta ridotta, se in precarie condizioni, anziani che siano residenti nei Comuni di Virle Piemonte, None, Volvera, Piossasco, Orbassano, Castagnole Piemonte ed Osasio e la loro ammissione sarà deliberata caso per caso dal Consiglio di Amministrazione e terrà conto delle richieste pervenute procedendo dai residenti nei Comuni in modo decrescente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà accogliere anziani provenienti da altri Comuni condizionando il loro ricovero al pagamento della retta.

Art. 9

Le norme per l’ammissione e la dimissione degli ospiti e le altre disposizioni che determinano i servizi forniti e la vita degli 
ospiti sono fissate nel Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 10

Le pratiche religiose per gli ospiti sono facoltative.

 

Art. 11

Gli ospiti possono svolgere a titolo del tutto gratuito e volontaristico attività occupazionali a favore dell’Istituto, adatte alla 
loro età e alle loro condizioni psicofisiche

 

 

CAP. III

DELL’AMMINISTRAZIONE

Art.12

 

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente
  • il Revisore dei Conti

 

Art.13

L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori, benemeriti ed Ordinari e può essere sia ordinaria che straordinaria.

Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad essere eletto alle cariche sociali ed ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, e degli eventuali regolamenti, oltre che per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

 

Art.14

 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione:

  • entro quattro mesi della chiusura del bilancio annuale per l’esame dei seguenti argomenti:
  • la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta
  • il bilancio dell’esercizio annuale che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci e che deve essere depositato in copia presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione;
  • la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
  • entro il mese di novembre per:
  • la nomina del membro del Consiglio di Amministrazione sostitutivo di quello che verrà a scadere il 31.12 ad esclusione di quelli di diritto.

 

Art.15

L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata da parte di ¼ dei soci.

Sono in ogni caso di sua competenza le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.

 

Art.16

L’Assemblea, ordinaria e/o straordinaria dei Soci viene convocata con lettera spedita o recapitata a mano almeno sette giorni prima di quello della riunione. La lettera reca i punti iscritti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal suo delegato.

L’Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50%+1 dei Soci. Trascorsa mezzora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea elegge volta per volta, un segretario per la redazione del verbale e per il computo dei voti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti palesi.

Non è ammesso il voto per delega.

Le elezioni delle cariche sociali, sulle quali ha competenza l’Assemblea dei Soci, avvengono a scrutinio segreto.

 

Art.17

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto in riferimento alla volontà della fondatrice ed alle esigenze di buon funzionamento sarà così composto:

 

Presidente: l’Arcivescovo di Torino che sarà rappresentato dal Parroco pro-tempore della parrocchia San Siro Vescovo sita in Virle Piemonte.

Componente a vita: discendente (seniore) della famiglia della fondatrice o di altra famiglia nobile ad essa comunque legata (per rami collaterali).

Altri 5 componenti: nominati per un quinquennio dalla Assemblea dei Soci con scadenza annuale uno per ogni anno. La nomina potrà essere rinnovata consecutivamente per un solo altro mandato. In caso di dimissioni o di decesso di un componente il nuovo componente durerà in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

 

Art.18

Non potranno essere eletti o decadranno dall’incarico di Consigliere coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione o coloro che abbiano lite con l’Istituto.

Non potranno essere contemporaneamente membri del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero o il genero.

I componenti di nomina decadranno dall’incarico su proposta degli altri componenti, qualora non partecipino a n°3 riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo. La giustificazione deve essere esibita per iscritto prima dell’inizio della seduta del Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art.19

In caso di impedimento il Presidente verrà surrogato dal Consigliere più anziano tra i componenti di nomina.

 

 

CAP. IV

ADUNATE E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.20

 

Il Consiglio di Amministrazione si raduno ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre componenti per gli argomenti evidenziati nella richiesta e comunque almeno una volta ogni due mesi. La convocazione dovrà essere fatta nei termini di Legge.

 

Art.21

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni saranno valide se avranno avuto la maggioranza dei voti degli intervenuti alla seduta.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Hanno luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti al proposta si intende respinta.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I processi verbali delle sedute verranno stesi dal Segretario e firmati da tutti gli intervenuti.

 

Art. 22

Spetta al Consiglio di Amministrazione la direzione generale ed il buon governo dell’Istituto.

Esso predispone i Conti annuali e le modifiche alla Statuto, determina i contratti da farsi e le loro condizioni; nomina e revoca gli impiegati e salariati determinandone i relativi stipendi; approva i regolamenti di Amministrazione e prende decisioni su tutti gli atti che riflettono la gestione del patrimonio, l’erogazione dei redditi e l’interesse dell’Istituto.

I bilanci sociali sono consultabili da chiunque ne abbia interesse e ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono realizzate dall'Associazione a spese del richiedente.

 

 

CAP.V

IL PRESIDENTE

Art.23

Il Presidente ha le seguenti funzioni ed attribuzioni:

  • Convoca l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione.
  • Convoca il Consiglio di Amministrazione, redige l’ordine del giorno avendo cura di sentire i Componenti del Consiglio di Amministrazione, presiede e dirige le adunanze.
  • Cura l’esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, l’osservanza delle Leggi e dei regolamenti.
  • Sorveglia l’andamento generale dell’Istituto, provvede che sia fatta esecuzione a tutti gli obblighi facenti carico all’Istituto.
  • Rappresenta legalmente l’Istituto, stipula in nome dell’Amministrazione i contratti deliberati.
  • Cura i rapporti con il personale e gli ospiti per essere a conoscenza delle eventuali difficoltà o necessita, nonché delle loro legittime aspirazioni. Mantiene in fine la disciplina interna all’Istituto.
  • Sospende per gravi motivi gli impiegati ed i dipendenti prendendo in caso di urgenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

 

Il Presidente può delegare a singoli membri del Consiglio di Amministrazione le proprie attribuzioni.

 

 

CAP. VI

IL REVISORE DEI CONTI

Art.24

Il Revisore, regolarmente iscritto all’albo dei Revisori Contabili è eletto dall’Assemblea dei Soci per

un mandato della durata di tre anni rinnovabile.

Art.25

Il Revisore controlla gli atti dell’Amministrazione dell’Istituto, esamina il Bilancio Annuale predisposto

dall’Amministrazione e presenta la relazione del Bilancio all’Assemblea.

 

Art.26

I membri dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione svolgeranno gratuitamente il loro incarico.

Saranno unicamente rimborsati delle spese vive precedentemente autorizzate, sostenute nell’espletamento del proprio

incarico.

 

Il Revisore potrà invece ricevere un compenso annuale, concordato al momento dell’incarico, che non

potrà comunque superare le normali tariffe di mercato e di categoria.

 

 

CAP VII

PERSONALE DIPENDENTE

Art.27

Per la realizzazione delle finalità previste, anche il riferimento alla loro maggiore o minore attuazione, l’Amministrazione si avvarrà di personale dipendente nella misura che sarà ritenuta necessaria ed utile.

Al personale dipendente sarà corrisposto un adeguato trattamento economico da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art.28

Il servizio di esazione e di cassa sarà disimpegnato da un Istituto di Credito scelto dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art.29

Il numero del personale dipendente suddiviso nelle diverse qualifiche, le mansioni ad esso affidate ed i relativi compensi saranno stabiliti con apposito regolamento organico e non potranno essere modificati senza motivata deliberazione.

 

 

CAP. VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE, FINALI E TRANSITORIE

Art.30

L’Istituto può partecipare ad Associazioni, Società aventi scopi o finalità analoghe, senza scopo di lucro e/o mantenere relazioni stabili con esse.

 

Art.31

Con l’entrata in vigore del presente Statuto, in attesa dell’istituzione dell’Associazione, i Consiglieri attualmente in carica, quali soci fondatori, provvedono a completare il Consiglio con la nomina dei Consiglieri mancanti.

Decorso il primo anno, verrà a decadere il Consigliere più anziano di nomina; decorso il secondo, il secondo più anziano di nomina, e così via.

 

Art.32

Qualora, per qualsiasi motivo, gli scopi dell’Ente non potessero essere più perseguiti con la conseguente estinzione dello stesso, l’eventuale patrimonio residuo delle liquidazioni di ogni passività verrà devoluto, tenendo conto della volontà della fondatrice di destinare il patrimonio ad un ente religioso, alla Parrocchia S.Siro Vescovo in Virle Piemonte, con l’onere di destinarlo ad attività socio-assistenziali o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.33

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si applicano le norme generali previste dal Codice Civile.